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TELEVENDITE E TUTELA RAFFORZATA DEI CONSUMATORI L'Avvocato risponde 

TELEVENDITE E TUTELA RAFFORZATA DEI CONSUMATORI

Abbiamo già affrontato l’argomento molto attuale delle vendite online e tutti i rischi che ne possono derivare.
Ovviamente, questo tipo di transazioni sono le più numerose, rivolgendosi ad una platea soprattutto di giovani, più abituati all’uso del computer.
Vi è anche, però, un’altra fetta di consumatori più “boomer”, in considerazione di un’età più avanzata, ma parimenti numerosa ed attiva.
Mi riferisco a tutti coloro che ancora preferiscono una parvenza di contatto umano, anche se di imbonitori professionisti, che attuano una florida attività di televendite.
Questa pratica abbraccia una molteplicità di prodotti, spaziando dalla biancheria, alle pentole, ai gioielli, ai quadri d’autore ed agli oggetti di antiquariato.
Molti si sentono ancora invogliati ad un acquisto quando c’è un venditore che si rivolge al pubblico di ipotetici acquirenti, chiamandoli “amici cari”.
Spesso, dietro un’apparenza di estrema gentilezza ed affabilità, si possono nascondere le stesse insidie già evidenziate sulle transazioni on-line.
Questa forma di vendita televisiva configura in maniera più specifica il “contratto a distanza”, disciplinato da molti articoli del Codice del Consumo ( Dec.Leg.206/2005).
La tutela rafforzata si è rivelata necessaria, proprio in forza delle potenzialità di convinzione del mezzo televisivo e la finalità è quella di attuare un controllo, sia sulle fattispecie dei contratti a distanza, sia sulle pratiche commerciali scorrette e pericolose.

Grossa attenzione è stata riservata ai servizi di astrologia, cartomanzia e vendita di pronostici su giochi e scommesse.

Specificato dalle norme che deve essere evitato ogni sfruttamento della superstizione e della credulità popolare.

Tali obblighi e responsabilità ricadono sia sull’impresa di vendita che sulle emittenti televisive che organizzano i programmi: le sanzioni, però, gravano solo sulle emittenti.
I consumatori non devono essere indotti in errore per omissioni o esagerazioni pubblicitarie, con particolare attenzione ai minorenni, che possono essere attratti da questo genere di operazioni.
Deve essere cura dell’emittente televisiva controllare che il venditore sia in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività e le trasmissioni non possono andare in onda nella fascia oraria che va dal ore 7.00 alle ore 23.00.
Le sanzioni per le inadempienze vengono irrogate dall’Autorità Garante, con cifre che possono oscillare da €20.000 ad €150.000.

Per maggiori informazioni è possibile richiedere la consulenza specifica dei legali dello Studio Legale Labonia.

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